Le spese per l’installazione di un ascensore si dividono sulla base dei millesimi, quelle per il suo rifacimento e per la manutenzione per metà in ragione del piano e per metà in rapporto ai millesimi.
Nonostante venga continuamente promossa l’utopica visione di una società basata su condivisione e solidarietà, la realtà quotidiana mostra come la convivenza tra persone e famiglie diverse genera facilmente conflitti. Pertanto, è bene aver chiaro chi è tenuto a fare cosa in un condominio, onde evitare di alimentare situazioni di conflittualità inevitabilmente presenti.
Ebbene, in tema di ripartizione di spese per l’ascensore condominiale ogni condomino è obbligato nei termini seguenti.
Se si tratta di spese concernenti la manutenzione o la ricostruzione di un ascensore destinato all’uso comune le spese verranno ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Ciò in virtù dell’applicazione dell’art. 1124 del Codice Civile, che pattuisce tale regola per il caso analogo delle scale condominiali.
Invece, se si tratta di installazione ex novo di un ascensore le spese vanno divise in proporzione ai millesimi di proprietà, dato che in questo caso, trattandosi di un’innovazione, trova applicazione l’art. 1123 del Codice Civile.
Tali criteri sono stati continuamente fatti propri dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 5975 del 2004, 2833 del 1999, 165 del 1996, 5479 del 1991 e 3514 del 1969).
In particolare, la stessa Cassazione, con sentenza n. 16846 del 2015, ha chiarito che l’installazione di un ascensore in un edificio che ne sia privo è un’innovazione deliberabile con le maggioranze agevolate di cui all’art. 1120 secondo comma del Codice Civile, in quanto si tratta di un intervento che comporta l’eliminazione di una barriera architettonica.